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Il Decreto Anticipi, convertito nella legge n. 191 del 15.12.2023, nell'articolo 13 ter, ha introdotto nuovi obblighi per le unità immobiliari oggetto di locazione turistica alberghiere ed extralberghiere. Ho scritto il seguente articolo con la speranza di supportare i colleghi "host" a comprendere a fondo la normativa, poiché il mancato adeguamento prevede sanzioni pecuniarie elevate. Questo post è dedicato prevalentemente agli operatori ma ritengo possa essere utile anche per un viaggiatore sapere se la struttura in cui soggiorna rispetta le normative fiscali ed in materia di sicurezza.
Andiamo quindi a rispondere alle 9 domande che chiariranno ogni dubbio sul
– I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
– i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
– i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi.
Quindi tutte le strutture turistico ricettive, indipendentemente che esercitino l’attività in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, che siano catalogate come alberghiere o extralberghiere, devono adeguarsi alle nuove disposizioni.
Cos'è il Codice Identificativo Nazionale detto CIN ?
Un codice che identifica a livello nazionale ed in modo univoco tutte le strutture e gli immobili destinati agli affitti brevi.
Come pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il 22/10/2024, il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN è fissato alla data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.
Per ottenere il codice il titolare, o gestore accreditato della struttura ricettiva, dovrà collegarsi alla Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo BDSR (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/), giunti nella Home Page basterà cliccare su “ OTTIENI CIN” e seguire la procedura guidata. Per l’ottenimento del codice bisognerà inserire i dati catastali dell’immobile e, per chi non è in possesso del Codice Regionale, altri dati relativi alla struttura come ad esempio il numero di posti letto. L’accesso è consentito tramite SPID. Dopo la registrazione si riceverà il codice tramite posta elettronica.
Una volta ricevuto il codice ed entro il 1 gennaio 25, decorrerà l’obbligo di esposizione. Riporto testualmente il testo del decreto: “… Il Titolare della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici“. Consiglio quindi, nel caso abbiate dubbi sull'esposizione, di consultarvi con l’amministratore di condominio o, in caso di villa o abitazione singola, con il Comune. In generale sarà necessario realizzare una targhetta con il nome della struttura e i codici identificativi e di esporla all’esterno della struttura. Sottolineo che le disposizioni riportate nell'Articolo 13ter della legge 191 si sommano alle disposizioni esistenti regionali o comunali, quindi le strutture che avevano l'obbligo di esporre all'esterno simboli o loghi, ad esempio il numero di stelle, andranno ad aggiungere il CIN alla targhetta già esistente, chi non aveva obblighi di esposizione, ad esempio gli AAUT gestiti in forma non imprenditoriale, devono realizzare una targhetta che riporti il nome della struttura, eventuale logo se lo desiderano, CIN e codice regionale se presente. Vi pubblico a titolo di esempio il bozzetto di quella realizzata per la nostra casa milanese
Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.
La mancata esposizione del CIN prevede sanzioni 500 a euro 5.000 e la rimozione immediata dell’annuncio irregolare. Le principali Agenzie Turistiche Online hanno già annunciato la sospensione di tutti gli annunci che non saranno in regola entro i termini previsti dalla legge.
Le uniche strutture con finalità turistiche che NON devono dotarsi del Codice Identificativo Nazionale sono le Case Religiose di Ospitlità No Profit , qualora il servizio di ospitalità sia offerto a titolo gratuito o a fronte di una donazione volontaria.
Il decreto Legge 145/2023 convertito nella Legge 191 /2023 “ … ha tra gli obiettivi primari quello di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità”
oltre alle disposizioni che abbiamo appena enumerato, la nuova normativa prevede disposizioni in materia di sicurezza, particolarmente in riferimento ai dispositivi antincendio e ai rilevatori di gas e monossido di carbonio . Descriverò gli articoli della legge che riguardano questi aspetti nel prossimo articolo di questo blog estintori e rilevatori per gli affitti brevi
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